PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La Repubblica riconosce e sostiene come soggetto sociale essenziale la famiglia, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita in tutte le sue fasi, con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia. A tali fini, lo Stato, le regioni e gli enti locali predispongono e attuano iniziative e interventi finalizzati alla tutela del nascituro, del neonato e del minore.
      2. In particolare, lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e delle proprie competenze, attuano iniziative e interventi volti alla valorizzazione e al sostegno delle responsabilità genitoriali, attraverso il sostegno alle gestanti sole, ai nuclei familiari monoparentali con figli minori e ai nuclei familiari con figli minori nei quali entrambi i genitori sono minori.

Art. 2.
(Tipologia e ambito degli interventi).

      1. Nell'attuazione dei princìpi e delle finalità di cui all'articolo 1, lo Stato eroga in favore delle gestanti sole e del figlio minore di famiglie monoparentali e di coppie nelle quali entrambi i genitori sono minori, che versano in stato di disagio economico, un assegno mensile pari a 200 euro per tutta la durata della gestazione e fino al compimento, da parte del figlio, del diciottesimo anno di età. Lo Stato corrisponde, inoltre, ai genitori di età inferiore a venticinque anni un assegno mensile di importo pari all'assegno sociale annualmente determinato dall'INPS, fino al compimento, da parte del genitore più giovane tra i due, del venticinquesimo anno di età.

 

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      2. Hanno diritto alla corresponsione degli assegni di cui al comma 1 i soggetti che hanno un reddito annuale pari o inferiore a 25.000 euro. Gli assegni di cui al comma 1 sono esenti da imposte.
      3. Lo Stato adotta, nelle materie di propria competenza, e promuove l'adozione, da parte delle regioni e degli enti locali, nelle restanti materie, di iniziative a sostegno di gestanti sole, di famiglie monoparentali con figli minori e di coppie con figli minori nelle quali uno o entrambi i genitori hanno meno di diciotto anni, quali:

          a) la possibilità di accedere alle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione principale eventualmente previste per le giovani coppie o, in alternativa, il riconoscimento di un titolo di preferenza nelle graduatorie stilate dai comuni per il diritto di accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica;

          b) il riconoscimento di un titolo di preferenza nell'assegnazione dei posti negli asili nido e negli istituti scolastici pubblici;

          c) l'esonero, per le ragazze madri con figli minori, dal pagamento delle tasse universitarie.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza adottati per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, della presente legge, le regioni e gli enti locali si avvalgono delle risorse ad essi assegnate nell'ambito della ripartizione annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione

 

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del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.